Ai sensi dell’art. 12, comma 2, della Legge n. 23/1996, la fornitura delle sedi per gli uffici scolastici provinciali e regionali compete alle Province. Non vengono versati/percepiti canoni di locazione.
Ultima modifica 21 Maggio 2021
Ai sensi dell’art. 12, comma 2, della Legge n. 23/1996, la fornitura delle sedi per gli uffici scolastici provinciali e regionali compete alle Province. Non vengono versati/percepiti canoni di locazione.
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