Ai sensi dell’articolo 2, comma 2, punto 3-quater, del decreto-legge del 7 aprile 2025, n. 45, convertito con modificazione dalla legge 5 giugno 2025, n. 79, l’assegnazione di una delle sedi indicate nella domanda comporta l’obbligo di accettazione espressa entro 5 giorni, servendosi della specifica funzione messa a disposizione dal sistema informativo e raggiungibile dall’apposito link contenuto nella e-mail di notifica dell’assegnazione.
La mancata accettazione della sede entro il suddetto termine è considerata d’ufficio come rinuncia alla nomina e determina la decadenza dall’incarico conferito.
